Art. 93. Decreto Sicurezza

Art. 93.

Formalita’  necessarie  per  la   circolazione   degli   autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso  il Dipartimento per i trasporti terrestri.

  1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

  1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o  in  locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro  Stato  membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo  che  non ha stabilito in Italia una sede secondaria o  altra  sede  effettiva, nonche’ nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato  a  un  soggetto residente  in  Italia  e  legato  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di collaborazione con un’impresa costituita in  un  altro  Stato  membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra  sede  effettiva,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice   doganale  comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un  documento,  sottoscritto  dall’intestatario  e  recante  data  certa,  dal  quale  risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo.  In mancanza di tale documento,  la  disponibilita’  del  veicolo   si considera in capo al conducente.  

Gazzetta Ufficiale